La nuova UNI 11224 si rivolge principalmente ad aziende e professionisti che forniscono servizi di manutenzione antincendio, oltre che a imprenditori e manager che devono pianificare gli interventi di manutenzione sui propri impianti.
Le modifiche riguardano 41 attività, comprese nell’Allegato 1 del dpr n. 151/2011; per tali attività (ex non normate), la Regola Tecnica Orizzontale (RTO) del Codice diventa così l’unico riferimento progettuale
CONTROLLI PERIODICI E VERIFICA GENERALE DEL SISTEMA
La novità più importante della nuova norma UNI 11224:2019 è la revisione delle tempistiche e dei contenuti dei controlli funzionali e della verifica generale del sistema. A partire dai due nuovi concetti di “anzianità dell’impianto“, cioè gli anni intercorsi dalla sua consegna formale, e “ciclo“, cioè tempo fra la consegna formale e la verifica generale del sistema, sono state ripensate le percentuali del numero di punti da verificare in occasione dei controlli periodici.
Per i sistemi di rivelazione convenzionali rimane fermo l’obbligo della prova del 100% dei dispositivi fin dal primo controllo. Per i sistemi analogici indirizzati invece la nuova norma indica quanto segue:
- dalla consegna dell’impianto al sesto anno il controllo funzionale deve riguardare almeno il 50% dei componenti su base annua oppure il 25% in due controlli semestrali;
- dal settimo al dodicesimo anno il controllo funzionale deve riguardare il 100% dei componenti su base annua oppure il 50% in due controlli semestrali;
- oltre il dodicesimo anno il sistema deve essere sottoposto a verifica generale che consiste nell’esecuzione di un nuovo controllo preliminare dell’impianto.
ATTIVITA’ SOGGETTE AL NUOVO CODICE
L’obbligo riguarda sia le attività di nuova realizzazione sia le modifiche, anche parziali, alle attività esistenti qualora le misure di sicurezza antincendio presenti nella parte di attività non interessata dall’intervento siano compatibili con gli interventi da realizzare.
Le nuove modifiche precisano altresì che le disposizioni contenute nel Codice possono costituire un utile riferimento sia per le attività non soggette, che per le attività soggette non rientranti nei limiti di assoggettabilità dell’Allegato 1 al dpr n. 151/2011.
ATTIVITA’ ESCLUSE
Invece saranno per ora escluse, così come riportato all’art. 3 del decreto, da tale obbligo le RTV attuali:
66 – strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini;
67 – asili nido;
69 – attività commerciali ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni;
71 – aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti;
75 – depositi di mezzi rotabili e dei locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili;
per le quali l’uso del Codice resterà un’opzione volontaria, in alternativa alle vecchie regole tecniche prescrittive.
LE NOVITA’ DEL DECRETO
Con il decreto pubblicato vengono introdotti due elementi:
1 – l’ampliamento del campo di applicazione del dm 3 agosto 2015 e s.m.i. ad alcune attività (da 19 a 26, 69, 72 e 73 dell’Allegato I al dpr n. 151/2011). Si sottolineano in particolare:
- l’introduzione dell’attività 69: l’emanazione della RTV ha fornito le disposizioni per i locali adibiti ad esposizione e vendita, limitando a questi l’applicazione del Codice;
- l’introduzione dell’attività 72, legata all’RTV edifici destinati a musei, gallerie, biblioteche ecc.;
- l’introduzione dell’attività 73.
2 – l’obbligatorietà dell’utilizzo del Codice per la progettazione delle attività tradizionalmente “non normate”, in sostituzione dei “criteri tecnici di prevenzione incendi“. Il decreto di modifica interviene sulla modalità dì applicazione del codice, prima facoltativa, rendendolo cogente in alcune situazioni:
- il Codice si applica obbligatoriamente a tutte le attività incluse nel campo di applicazione e non dotate di RTV “di nuova realizzazione“;
il Codice si applica agli interventi di modifica di attività esistenti, a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti nella parte di attività non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare; - per gli interventi di modifica non rientranti nel caso 2), rimane la possibilità di continuare ad applicare i criteri generali di prevenzione incendi, fatta salva la possibilità di applicare il codice all’intera attività;
- il Codice può essere di riferimento per le attività non soggette (sia per quelle al di sotto delle soglie dell’allegato I, sia per quelle non ricadenti nell’allegato I);
- per le attività dotate di RTV rimane la possibilità di scegliere tra la regola tecnica tradizionale ed il Codice.