Le imprese che svolgono le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas fluorurati a effetto serra devono essere certificate.
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 7 del 9 gennaio è stato pubblicato il D.P.R. 146/2018 recante attuazione del Regolamento (UE) 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra che entrerà in vigore il prossimo 24 gennaio 2019, abrogando da tal data il D.P.R. 43/2012 recante attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.
Per quanto riguarda il sistema di certificazione specificatamente istituito dal D.P.R. 43/2012 per il settore antincendio (rif. Regolamento (UE) 304/2008 - requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra), questo non viene sottoposto a particolari modifiche.
Rispetto al D.P.R. 43/2012, in cui l'articolo 16 prevedeva che gli operatori delle apparecchiature (nella maggioranza dei casi i proprietari delle apparecchiature) comunicassero entro il 31 maggio i dati relativi all'anno precedente, il nuovo D.P.R. 146/2018 solleva gli operatori da tale responsabilità. Il nuovo articolo 16 'Banca dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati' affida alle imprese certificate tale compito.
In allegato un riepilogo dei principali concetti del D.P.R. 146/2018. SCARICA
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